Art. 2.

      1. All'articolo 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, come modificato dall'articolo 13 della legge 3 agosto 1988, n. 327, le parole: «nell'articolo 1, numeri 1) e 2), della legge 27 dicembre 1956, n. 1423» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 1, numeri 1) e 2), nonché alle persone indicate nel medesimo articolo, numero 3), qualora risultino pericolose per l'integrità fisica e morale dei minorenni, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni».